Negli ultimi anni il mondo dell’imprenditoria – in particolare quella giovanile – ha subito gli effetti di un mutamento delle priorità e dei mezzi del mercato.
Elemento di spicco di questi mutamenti assieme alle società benefit, sono le start up innovative.
Una startup innovativa è a tutti gli effetti una società di capitali che, oltre ai requisiti propri delle società ordinarie, possiede anche i seguenti requisiti oggettivi:
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- è un’impresa nuova o costituita da non più di cinque anni;
- ha residenza in Italia, o in un altro Paese dello Spazio Economico Europeo ma con sede produttiva o filiale in Italia;
- ha fatturato annuo inferiore a cinque milioni di euro;
- non è quotata in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale di negoziazione;
- non distribuisce e non ha distribuito utili;
- ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un prodotto o servizio ad alto valore tecnologico;
- non è risultato di fusione, scissione o cessione di ramo d’azienda.
Ai suddetti requisiti oggettivi, la società deve possedere anche uno dei seguenti presupposti soggettivi (ne basta uno):
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- sostenere spese in ricerca e sviluppo pari ad almeno il 15% del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione;
- impiegare personale altamente qualificato(almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 2/3 con laurea magistrale);
- essere titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software registrato.
Al 1° luglio 2022 le startup innovative italiane iscritte al Registro delle imprese erano 14.621, il 3,7% di tutte le società di capitali di recente costituzione, un dato in aumento rispetto al trimestre precedente (+1,8%).
Produzione di software, consulenza informatica, ricerca e sviluppo, fabbricazione di macchinari e prodotti elettronici si confermano le attività di maggiore incidenza.
In crescita il trend delle startup innovative fondate da under 35 con un + 0,5%, per un totale di 17,4%.
Un aspetto peculiare riguarda l’obbligo che le start up innovative hanno di confermare annualmente le informazioni comunicate in sede di costituzione su tutto quanto concerne i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge.
Questa conferma anche nell’anno 2023, per il periodo d’imposta 2022 deve essere fatta entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio o entro il 30 giugno dell’anno.
Il mancato o il tardivo invio comporta la perdita dello status di startup innovativa à la società diventa una società di capitali ordinaria
Vediamo ora quali sono gli step operativi:
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- Predisporre, con il proprio commercialista, il bilancio di esercizio come previsto dal Codice Civile (e approvarlo, si ricorda che l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio deve essere convocato entro il 30 di aprile, quest’anno cadendo il 30 aprile di domenica ed essendo lunedì il 1° maggio pure festivo, il termine slitta al 2 maggio)
- Aggiornare il profilo della Start Up sul portale startup.registroimprese.it. È un adempimento che deve essere fatto dall’amministratore, prima del deposito della dichiarazione.
- Dopo essersi collegati al portaleè possibile cercare la propria la startup e visualizzare il profilo. È necessario, quindi, accedere al profilo, cliccando semplicemente su “logo”. L’accesso al profilo prevede la preventiva compilazione di dichiarazioni autorizzative. Si passa quindi alla compilazione del profilo con la possibilità di caricare il logo della società. Terminata la compilazione del profilo viene generato un file xml, che deve essere firmato digitalmente da parte del legale rappresentante.
- Compilare e firmare digitalmente (sempre a cura dell’amministratore della Start Up) l’apposita dichiarazione di possesso dei requisiti.
- Predisporre l’adempimento presso il Registro Imprese.
Il deposito, della dichiarazione firmata digitalmente, solitamente viene effettuato dal consulente che cura anche il deposito del bilancio con il modello S2.
In particolare, occorre indicare nel riquadro, ”32/START-UP, INCUBATORI, PMI INNOVATIVE”, con i relativi codici da 028 a 034, le sole nuove informazioni aggiornate sulla piattaforma informatica. La modalità è la medesima utilizzata relativamente all’iscrizione della startup innovativa.
Come detto il mancato o tardivo invio della conferma comporta la perdita dello status di start up innovativa ed in base alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2643 del 2021, la start-up innovativa in forma di s.r.l., costituita con atto digitale e cancellata d’ufficio dalla sezione speciale per perdita dei requisiti di innovatività, non può mantenere l’iscrizione nella sezione ordinaria, a meno che possieda i requisiti di forma e di sostanza di una comune s.r.l.
Si segnala che, in base alla sentenza della Cassazione n. 21152 del 2022, l’iscrizione di una società quale “start-up” innovativa nella sezione speciale del Registro delle imprese, in base all’autocertificazione del legale rappresentante circa il possesso dei requisiti formali e sostanziali ed alla successiva attestazione del loro mantenimento, ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla l. n. 221 del 2012, non preclude la verifica giudiziale dei requisiti medesimi in sede prefallimentare, in quanto la suddetta iscrizione costituisce presupposto necessario ma non sufficiente per riconoscere la non assoggettabilità a fallimento, a norma dell’art. 31 del d.l. citato, essendo richiesto anche l’effettivo e concreto possesso dei requisiti di legge per l’attribuzione della qualifica di “start-up” innovativa.
Articolo a cura di Kevin Di Ronza e Simone Giannecchini