Rubrica “Arte & Fisco”, curata da Simone Giannecchini, Dottore Commercialista – Sostegno liberale da parte dei privati all’arte e alla cultura.
- Premesse
Nel 2014 è stata introdotta una misura, nella forma del credito di imposta, volta ad incentivare il sostegno dei privati a favore del patrimonio culturale ed artistico.
Progressivamente tale agevolazione è stata ampliata, fino ad arrivare a rappresentare, oggi, una vasta misura a sostegno della cultura, caratterizzata da una rilevante percentuale di credito di imposta e da una disciplina molto snella.
Questa opportunità rappresenta una delle molteplici modalità con cui la Repubblica, in attuazione ai principi costituzionali, adempie al suo obbligo di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico nazionale (art. 9 Costituzione).
- Art bonus vs. sponsorizzazioni
In precedenza esisteva ed esiste già un sostegno finanziario per arte e cultura, che prende la forma della sponsorizzazione.La principale differenza con l’Art bonus consiste nell’assenza di un obbligo di controprestazione. Infatti affinché il versamento di una somma in denaro possa essere considerato un’erogazione liberale è necessario che il beneficiario del versamento non effettui alcuna controprestazione nei confronti del mecenate.
Nella pratica, tuttavia, non è raro imbattersi in situazioni in cui è difficile qualificare in modo univoco le caratteristiche della propria erogazione. Per esempio è stato chiarito che un pubblico ringraziamento a favore del soggetto che ha erogato la liberalità non è da considerarsi come una controprestazione e quindi, stante il suo valore puramente morale, non costituisce una forma di sponsorizzazione.
- Credito di imposta, soggetti beneficiari e modalità di fruizione
In precedenza esisteva ed esiste già un sostegno finanziario per arte e cultura, che prende la forma della sponsorizzazione.
La principale differenza con l’Art bonus consiste nell’assenza di un obbligo di controprestazione. Infatti affinché il versamento di una somma in denaro possa essere considerato un’erogazione liberale è necessario che il beneficiario del versamento non effettui alcuna controprestazione nei confronti del mecenate.
Nella pratica, tuttavia, non è raro imbattersi in situazioni in cui è difficile qualificare in modo univoco le caratteristiche della propria erogazione. Per esempio è stato chiarito che un pubblico ringraziamento a favore del soggetto che ha erogato la liberalità non è da considerarsi come una controprestazione e quindi, stante il suo valore puramente morale, non costituisce una forma di sponsorizzazione.
- Credito di imposta, soggetti beneficiari e modalità di fruizione
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 65% delle erogazioni liberali effettuate.
In relazione alla qualifica del soggetto che effettua le erogazioni sono previsti limiti massimi differenziati di spettanza.
In particolare:
- per le persone fisiche ed enti che non svolgono attività commerciale, il credito d’imposta è riconosciuto nel limite del 15% del reddito imponibile;
- per i soggetti titolari di reddito d’impresa (società o ditte individuali) ed enti non commerciali che esercitano anche attività commerciale, il credito d’imposta è invece riconosciuto nel limite del 5 per mille dei ricavi annui.
In base alla disciplina attualmente vigente, l’Art bonus viene riconosciuto a fronte di erogazioni liberali effettuate per le seguenti finalità:
- gli interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
- il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, dei festival, nonché dei circuiti di distribuzione, dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti;
- la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.
Sono invece escluse le erogazioni effettuate in favore di un bene culturale di persone giuridiche private senza fini di lucro, compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Infatti un ente ecclesiastico può essere destinatario di erogazioni liberali ammesse a fruire dell’Art bonus solo quando il bene oggetto della liberalità è di proprietà di un ente pubblico e l’ente ecclesiastico ne è il concessionario, l’affidatario o il gestore.
Le erogazioni liberali che danno diritto a fruire dell’agevolazione dell’Art bonus devono essere effettuate, per espressa previsione normativa, esclusivamente mediante mezzi di pagamento tracciabili: bonifico bancario, carte di credito o di debito, assegni bancari e circolari ecc.
Farà fede la ricevuta del versamento bancario o postale, ovvero, in caso di pagamento con carta di credito o di debito, l’estratto conto della società che gestisce tali carte.
Fondazione Teatro Comunale di Bologna, Bologna
Il credito d’imposta maturato deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo.
Sono previste modalità di fruizione differenziate, in relazione alla qualifica del soggetto che effettua le erogazioni liberali.
- I soggetti che non svolgono attività imprenditoriale devono inserire il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi, ai fini del versamento delle imposte sui redditi.
La prima quota annuale va inserita nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno nel quale l’erogazione liberale è stata effettuata. La quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, senza alcuna limitazione temporale.
- I titolari di reddito d’impresa, viceversa, possono utilizzare detto credito in compensazione.
In questo caso, la prima quota annuale può essere utilizzata in compensazione a partire dal primo giorno del periodo di imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali.
In caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, della quota annuale, l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito.
Per espressa previsione normativa, l’Art bonus non rileva ai fini della formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’IRAP.